Bonus Asilo Nido: Novità
L’INPS ha fornito le istruzioni operative aggiornate alle novità introdotte in materia di ultrattività della domanda e nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari. l’INPS ha illustrato le modalità applicative previste per il 2026 in materia di Bonus asilo nido. Il beneficio, istituito dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, è finalizzato a supportare economicamente i nuclei familiari nei costi sostenuti per:
-
la frequenza di strutture per l’infanzia, sia pubbliche sia private purché autorizzate;
-
l’assistenza prestata presso il domicilio a bambini sotto i tre anni affetti da patologie croniche di particolare gravità.
Di recente, la disciplina del Bonus è stata oggetto di revisione ad opera del cosiddetto Decreto Economia (DL n. 95/2025, convertito nella legge n. 118/2025), che ha introdotto una procedura di accesso più snella. A ciò si aggiunge l’intervento della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha previsto l’introduzione di un nuovo indicatore ISEE dedicato alle prestazioni familiari e di inclusione, operativo dal 1° gennaio 2026. Entrambe le innovazioni richiedevano un adeguamento delle istruzioni applicative da parte dell’Istituto.
Validità pluriennale della domanda: a decorrere dal 1° gennaio 2026 viene eliminato l’obbligo di presentare annualmente una nuova istanza. La richiesta inoltrata dal genitore conserva ora efficacia per l’intero periodo di utilizzo del beneficio, che si estende fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Negli anni successivi al primo, purché restino soddisfatti i requisiti previsti, sarà sufficiente riaccedere alla domanda già presentata e selezionare le mensilità per le quali si intende ottenere il contributo.
L’apertura delle domande per il 2026 sarà comunicata dall’INPS con un apposito messaggio successivo.
Importi e collegamento al nuovo ISEE: A partire dal 2026, l’ammontare del Bonus asilo nido è determinato sulla base del nuovo ISEE per prestazioni familiari e di inclusione, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio. Il valore dell’indicatore viene calcolato al netto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico e Universale, opportunamente riproporzionate in base alla scala di equivalenza. Gli importi massimi riconoscibili risultano pertanto articolati come segue:
-
per i bambini nati dal 1° gennaio 2024: fino a 3.600 euro in presenza di un ISEE neutralizzato non superiore a 40.000 euro, ovvero 1.500 euro in caso di ISEE superiore a tale soglia o mancante;
-
per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024: fino a 3.000 euro con ISEE fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro; 1.500 euro con ISEE oltre i 40.000 euro o non presentato.
Qualora al momento della domanda non risulti disponibile un ISEE valido, il contributo viene riconosciuto esclusivamente nella misura minima annuale pari a 1.500 euro