Bonus famiglie 2020

Pubblicato il 18 febbraio 2020 • Sociale

Bonus aggiornati alla Nuova legge finanziaria 2020:

Bonus nido:
Con circolare n.27/2020 del 14 febbraio scorso, l'Inps ha illustrato le novità introdotte relative domande di accesso al contributo BONUS NIDO per l'anno 2020.

Sull'impianto normativo del cd. Bonus Asilo Nido (agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati) è intervenuto, da ultimo, l’art.1, comma 343 della Legge di Bilancio 2020, che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all’art.7 del DPCM 159/2013 (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro.

L’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE. All'interno della circolare trovate le modalità di presentazione delle domande 2020.

Assegno di natalità: 
Con circolare n.26/2020 del 14 febbraio scorso, l'Inps illustra la disciplina dell'art.1, commi 340 e 341, della legge 160/2019, che ha esteso l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

Nello specifico, si ricorda che l’art.1, comma 340, della Legge di bilancio 2020 ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’art.1, comma 125, della legge 190/2014, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino (Allegato n. 1).

La prestazione, come dettagliato al successivo paragrafo 4, viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.